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Edilizia Convenzionata L.167/62 Piano di Zona (P.d.Z.):
L’iniziativa di costruire parte dal Comune, il quale individua sul suo territorio delle aree da destinare allo sviluppo urbanistico (nuovi quartieri), sociale e commerciale, rendendo con prezzi accessibili a maggior numero di persone l’acquisto di un immobile e quindi favorendo un forte sviluppo sociale e civile, oltre che economico. 
L’ufficio comunale che è deputato a tutto ciò è il P.E.E.P. (Piano di Edilizia Economica e Popolare), che, una volta individuate le suddette aree, le acquisisce mediante l’esproprio per pubblica utilità.
Una volta espropriati, i terreni verranno assegnati, mediante bando di concorso, ai committenti (cooperative ed imprese) che dopo aver rimborsato al Comune gli oneri di esproprio ed urbanizzazione potranno firmare la Convenzione (che prevede oltre alla costruzione del PdZ i requisiti di acquisto e i prezzi) e ritirare il Permesso a Costruire per poter edificare i lotti assegnati.
Quando il P.d.Z. sarà edificato almeno al 60% il Comune stesso realizzerà le opere di urbanizzazione.
Il committente al termine dei lavori è tenuto a redigere un documento denominato Q.T.E. (Quadro Tecnico Economico) per ogni singolo alloggio.
Tale documento stabilisce i mq convenzionali dell’immobile realizzato con il quale si calcolerà il valore definitivo dello stesso tenendo conto del prezzo MASSIMO di cessione, uguale per ogni P.d.Z., fornito dal Comune stesso al momento della stipula notarile.

In edilizia convenzionata distinguiamo il diritto di superficie dal diritto di proprietà.
Il diritto di superficie prevede che il cliente acquista la proprietà dell’immobile per un periodo di 99 anni rinnovabili per ulteriori 99 ma non quella del terreno che rimane al comune. Salvo che il Comune si riserva la facoltà di vendere anticipatamente il terreno al cliente annullando il diritto di superficie.
Se il cliente dopo l’atto vorrà vendere l’immobile potrà farlo senza attenersi ai prezzi di cessione stabiliti dal comune fatto salvo i requisiti richiesti per coloro che riacquisteranno. (vedi requisiti).

Il diritto di proprietà prevede l’acquisto sia dell’immobile che quello del terreno.
Se il cliente dopo l’atto vorrà vendere l’immobile potrà farlo ma dovrà attenersi al prezzo di cessione stabilito dal comune aggiornato alla data di vendita. (valido solo per i primi 20 anni dal primo acquisto)


Per poter acquistare in un PdZ è necessario possedere determinati REQUISITI:
1. Non avere nessun appartamento di proprietà nel comune del PdZ;
2. Avere la residenza, oppure il domicilio lavorativo nel comune del PdZ;
3. Avere la cittadinanza italiana o comunità europea o permesso di soggiorno;

3) Edilizia Convenzionata Agevolata/Sovvenzionata
Il principio di realizzazione rispecchia fedelmente il PdZ in diritto di superficie, la differenza è che oltre al comune è presente anche la Regione o Ministero dei Lavori Pubblici con FINANZIAMENTI a fondo perduto.
In tal caso si applicano i requisiti della Legge 457/78.
Oltre ai requisiti già elencati in precedenza aggiungiamo:
1. non aver mai usufruito di contributi Regionali/Ministeriali nei ultimi 20 anni 
2. limite di reddito non superiore a 41.264,00 €
3. tutti i requisiti richiesti sono estesi all’intero nucleo familiare del cliente