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La facoltà del debitore di “estinguere anticipatamente in tutto o in parte, il proprio debito”è garantita dalla normativa (TUB Art-40 comma 1) ed è perciò contemplata da tutti i contratti di mutuo fondiario.
Alcune banche stabiliscono un limite temporale di 18 mesi dall’inizio del mutuo,prima dei quali non accettano di procedere alle estinzioni. Si tratta di un vincolo discutibile, perché contrastante con la suddetta disposizione. La ragione di tale atteggiamento è collegata al timore che un finanziamento estinto prima dei 18 mese perda il requisito del “medio o lungo termine indispensabile alla qualificazione del mutuo come “fondiario“, con tutti i vantaggi tutela per la banca che ne conseguono. |
