A quanto ammonta l’IVA per l’acquisto della prima casa? E per la seconda casa? Le agevolazioni IVA prima casa si applicano anche in caso di costruzione dell’abitazione? Quando è possibile richiedere l’IVA al 10% sulle ristrutturazioni?
Su acquisti e interventi importanti come quelli legati all’acquisto o alla manutenzione della casa la percentuale di IVA applicata può avere un impatto molto importante in termini di risparmio.
Vediamo allora le aliquote e le agevolazioni IVA sulla casa 2017.
IVA sulla casa acquisto 2017
Per l’acquisto della casa le aliquote IVA variano in funzione della tipologia di abitazione:
- IVA al 4%: si applica in caso di acquisto prima casa non di lusso
- IVA al 10% per l’acquisto della seconda casa non di lusso
- IVA al 22% per le abitazioni di lusso
È importante tener presente che il concetto di prima casa è spesso utilizzato in modo improprio. L’IVA agevolata al 4% si applica all’acquisto dell’abitazione principale, ossia quella in cui l’acquirente o il suo nucleo familiare si impegnano a stabilire la residenza entro 18 mesi. Inoltre può accedere ai benefici solo chi non possiede:
- Altre abitazioni nel Comune in cui è situato l’immobile che si vuole acquistare con le agevolazioni prima casa
- Altre abitazioni acquistate con i benefici prima casa su tutto il territorio nazionale
Per ulteriori dettagli è possibile leggere il post relativo ai requisiti agevolazioni prima casa.
Un’ulteriore agevolazione è la detrazione IVA del 50% per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B da imprese costruttrici, sia che si tratti di una nuova abitazione, sia che si tratti di un immobile ristrutturato.
IVA costruzione prima casa e seconda casa 2017
In caso di costruzione dell’abitazione si applicano le stesse aliquote previste per l’acquisto: 4% per la prima casa, 10% per la seconda casa, 22% per le abitazioni di lusso, che si tratti di prime o seconde case.
IVA ristrutturazione edilizia 2017
Ai fini IVA dobbiamo distinguere tra interventi di manutenzione e interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione.
IVA interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
Ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria si applica l’IVA al 10%. In particolare tale aliquota si applica a:
- prestazione di servizi da parte dell’impresa di manutenzione
- cessione di beni solo se effettuata dall’impresa che esegue i lavori
Ciò vuol dire che sono esclusi dall’agevolazione, e dunque soggetti all’aliquota ordinaria del 22%:
- I lavori subappaltati
- I beni acquistati direttamente dal committente
- Le prestazioni professionali, come la parcella del geometra
Ai beni forniti dall’impresa che hanno un valore significativo si applica l’aliquota ridotta solo sulla differenza tra il costo complessivo della prestazione e il costo di tali beni. Per beni di valore significativo si intendono quelli previsti dal decreto del 29 dicembre 1999:
- ascensori e montacarichi
- infissi esterni e interni
- caldaie
- videocitofoni
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
- sanitari e rubinetteria da bagni
- impianti di sicurezza
Esempio: i lavori di manutenzione hanno un costo complessivo di 11.000 euro ripartiti tra:
- 4.000 euro lavori eseguiti dall’impresa
- 7.000 euro materiali di valore significativo
Per la parte relativa ai beni l’IVA al 10% si applica solo su 4.000 euro (11.000-4.000 euro), mentre sui restanti 3.000 euro si applica l’IVA al 22%.
IVA per interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
Si applica l’IVA agevolata al 10% agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ossia restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. In particolare tale aliquota si applica a:
- prestazione di servizi, ossia lavori legati a contratti di appalto o d’opera
- fornitura di beni finiti necessari per la realizzazione degli interventi, con l’esclusione di materie prime e semilavorati